Carta d’Identità Cartacea e Carta d’Identità Elettronica: i chiarimenti del Ministero sulle nuove disposizioni

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Data:

01 Luglio 2026

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Descrizione

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 108, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità", sono stati pubblicati i primi chiarimenti applicativi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione, con Nota del 26 giugno 2026, e del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con Circolare n. 58 del 30 giugno 2026.

Le indicazioni fornite precisano le modalità di applicazione dell'art. 11 del citato decreto-legge.

Contratti stipulati entro il 3 agosto 2026

L'art. 11, comma 1, del D.L. n. 108/2026 stabilisce che la carta d'identità cartacea utilizzata per la stipula di rapporti contrattuali pubblici o privati entro il 3 agosto 2026 mantiene la propria efficacia fino alla scadenza riportata sul documento, limitatamente a quel rapporto contrattuale.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 58 del 30 giugno 2026 precisa che, per tali rapporti, non è necessario procedere alla sostituzione della carta cartacea con la Carta d'Identità Elettronica (CIE) ai fini della loro regolare prosecuzione, superando l'orientamento espresso nella precedente Circolare del Ministero dell'Interno n. 76 del 13 ottobre 2025.

Identità digitali

La Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione del 26 giugno 2026 chiarisce che le identità digitali già attivate mediante carta d'identità cartacea entro il 3 agosto 2026 rimangono valide fino alla loro naturale scadenza.

La stessa Nota precisa inoltre che, a decorrere dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea, pur se ancora valida, non potrà più essere utilizzata per l'attivazione di nuove identità digitali né per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.

Utilizzo della carta cartacea fino al 31 gennaio 2027

L'art. 11, comma 2, del D.L. n. 108/2026 dispone che la carta d'identità cartacea rilasciata entro il 3 agosto 2026 possa continuare ad essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027, qualora il titolare non sia riuscito a ottenere la CIE entro tale data, per:

  • l'esercizio dei diritti fondamentali;
  • l'accesso alle prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
  • i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi;
  • la consegna della corrispondenza e la notifica degli atti giudiziari;
  • il ritiro o il deposito di denaro presso banche, Poste Italiane S.p.A. e altri intermediari finanziari, compreso il ritiro della pensione;
  • ogni altro servizio avente caratteristiche analoghe.

La Circolare n. 58/2026 ribadisce inoltre che la carta d'identità cartacea rilasciata entro il 3 agosto 2026 continua a costituire un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e come tale deve essere accettata dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati nei casi previsti dalla legge.

Documento d'identità provvisorio

L'art. 11, commi 3 e 4, del D.L. n. 108/2026 introduce il nuovo documento d'identità provvisorio cartaceo.

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 58 del 30 giugno 2026 precisa che tale documento potrà essere rilasciato dal Sindaco o da un suo delegato del Comune di residenza o di dimora esclusivamente nei casi di urgenza debitamente documentata, quando il cittadino dimostri un'esigenza incompatibile con i tempi tecnici necessari per la produzione e la consegna della CIE.

La medesima Circolare evidenzia che i Comuni dovranno attendere la trasmissione dei modelli ministeriali, non ancora disponibili alla data della circolare, prima di poter procedere al rilascio del nuovo documento.

Il documento provvisorio è valido per l'espatrio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n. 108/2026, fermo restando che lo Stato estero di destinazione potrebbe non riconoscerne la validità ai fini dell'ingresso.

Nuove modalità di pagamento della CIE

L'art. 11, comma 5, del D.L. n. 108/2026 introduce la possibilità di utilizzare una piattaforma centralizzata integrata con il sistema di emissione della CIE e con la piattaforma PagoPA per la riscossione del corrispettivo dovuto dai cittadini.

Come precisato dalla Circolare n. 58/2026, la nuova funzionalità sarà resa disponibile successivamente all'emanazione delle istruzioni operative e delle specifiche tecniche ministeriali.

Il servizio nel Comune di Pozzilli

Il Comune di Pozzilli informa che, allo stato attuale, il servizio di rilascio della Carta d'Identità Elettronica viene regolarmente garantito senza particolari tempi di attesa e senza l'obbligo di prenotazione, avendo finora evaso tutte le richieste presentate.

Pur in presenza delle misure transitorie introdotte dal D.L. n. 108/2026, si invita la cittadinanza a richiedere il rilascio della Carta d'Identità Elettronica con congruo anticipo, evitando di attendere l'approssimarsi delle scadenze previste dalla normativa transitoria.

Ultimo aggiornamento: 01/07/2026, 11:43

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